AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
La legge 24 giugno 2013 n. 71, di conversione del DL 43/2013, approvata dal Senato in data 21 giugno 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 di ieri e in vigore da oggi, prevede una rilevante novità, destinata ad avere un largo impatto sui contribuenti.
Infatti, viene previsto che le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in 1,81 e in 14,62 euro, ovunque ricorrano, siano rideterminate, rispettivamente, in 2 e in 16 euro.
In particolare, il legislatore ha disposto che l’imposta fissa di bollo:
– ovunque sia prevista nella misura di 1,81 euro, passi a 2 euro;
– ovunque prevista nella misura di 14,62 euro, passi a 16 euro.
L’aumento del bollo è destinato a riverberare le proprie conseguenze in molti ambiti, in quanto la novità è stata inserita “a tappeto”, operando sulla misura dell’imposta fissa e non sulle singole fattispecie.
Quindi chi:
– ha acquistato bolli da 1,81 euro, se vuole usarli deve acquistarne altri da 0,19 euro in modo da usare bolli da 2 euro;
-ha acquistato bolli da 14,62 euro , se vuole usarli deve acquistarne altri da 1,38 euro in modo da usare bolli a 16 euro.
Pertanto, è sufficiente dare uno sguardo alla Tariffa allegata al DPR 642/72 per rendersi conto dell’impatto della norma. Ad esempio (senza pretesa di esaustività), sono interessate dall’aumento le seguenti fattispecie:
– le fatture/parcelle emesse da medici/psicologi, etc. e da tutti i contribuenti definiti “minimi” (che non applicano l’IVA) per fatture superiori a euro 77,47;
– Le quietanze (ricevute) rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se superano 77,47 euro, (per chiarezza le ricevute di lavoro occasionale e le note di rimborsi spese);
– gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi (ad eccezione di quelli relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche) che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
– le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti, che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
– gli atti di notorietà e le pubblicazioni di matrimonio, che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 4 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).