NORME E REGOLAMENTI
- REGOLAMENTO SUL TIROCINIO PUBBLICAZIONE B.U. 30/09/2014
- MODIFICHE DURATA PRATICANTATO L. 24 marzo 2012 n 27-2
- D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
MODULISTICA
- DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI PER DIPLOMATI
- DICHIARAZIONE INIZIO PRATICA PROFESSIONISTA
- ATTESTAZIONE SEMESTRALE DI FREQUENZA
- ATTESTAZIONE FINE PRATICA
- INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO
- DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI PER LAUREATI
Titoli per iscrizione al Registro dei Praticanti:
- Diploma di Perito Industriale Capotecnico
- Diploma di Istruzione Tecnica (Dpr 15 marzo 2010 – c.d. Riforma Gelmini)
- Laurea triennale di cui al Decreto ministeriale 4 agosto 2000, come previsto dall’art. 55 comma 2, lettera d) DPR 5 giugno 2001 n. 328
il primo passo per tutti è l’iscrizione obbligatoria al Registro dei praticanti. La quota di iscrizione al Registro è attualmente di euro 155,00 (una tantum).
Il praticantato consiste in un tirocinio professionalizzante, è l’istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista, un Ente, una Società ovvero gli altri liberi professionisti, di cui all’art. 2, comma 4 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
Il periodo di tirocinio deve consentire l’acquisizione della pratica professionale inerente la propria area di specializzazione e idonea a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato.
E’ necessario svolgere il praticantato in una delle seguenti modalità:
- Maturare diciotto mesi di tirocinio presso uno studio professionale di Perito Industriale (libero professionista, iscritto all’albo da almeno cinque anni e avente la stessa specializzazione del praticante), Ingegnere (libero professionista, iscritto all’Ordine da almeno cinque anni) o, solo per i Periti Edili, Architetto, Geometra o Ingegnere civile, in cui il praticante esplichi un’attività inerente alla specializzazione del proprio diploma (i diciotto mesi decorrono dalla data di protocollo della domanda di iscrizione al registro);
- Maturato diciotto mesi di tirocinio alle dipendenze di un’azienda privata o pubblica (in quest’ultimo caso, è necessario presentare il nulla osta dell’Ente pubblico) la cui attività sia inerente alla specializzazione del diploma del tirocinante. La suddetta esperienza lavorativa deve essere validata dal Consiglio Direttivo del Collegio poiché l’attività esercitata, per ritenersi valida, deve essere inerente alla specializzazione del proprio diploma. Il periodo lavorativo deve essere comprovato da: contratto di assunzione a tempo indeterminato, contratto di formazione lavoro, contratto di inserimento, contratto di apprendistato. Non sono validi i contratti Co.Co.Co., a progetto o similari.
- Essere già iscritto al Registro dei praticanti e aver già maturato in epoca precedente il 14 agosto il 2012 ma non oltre il 15 agosto 2007, 3 anni alle dipendenze di un’azienda privata o pubblica;
- Aver frequentato con esito positivo un corso di istruzione tecnica superiore (I.T.S.) della durata di quattro semestri, comprensivo di tirocinio non inferiore a sei mesi;
- Aver frequentato un corso di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) della durata di quattro semestri comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi;
- Essere in possesso di Laurea triennale comprensiva di tirocinio di sei mesi.
Dopo aver soddisfatta una delle suddette condizioni, si è in grado di accedere all’esame di stato per l’abilitazione alla libera professione. Attualmente l’esame si svolge in una unica sessione, solitamente nel mese di novembre di ogni anno.
L’esame di abilitazione è stabilito per decreto del Ministero dell’Istruzione e si svolge presso un istituto tecnico della Regione e consiste in tre prove: la prima prova scritta è comune a tutte le specializzazioni e riguarda un argomento di carattere generale inerente alla libera professione. La seconda prova scritta è specifica per ogni specializzazione. Solo se si superano gli scritti si accede alla prova orale. Come per gli esami della scuola superiore, dove il tema di italiano è fondamentale per verificare il grado di maturità, così nell’esame di stato la prima prova scritta è importante per valutare la capacità di ragionamento e di “problem resolving” del futuro libero professionista.
Laureati: Le classi di laurea triennale che danno titolo all’accesso all’Albo dei Periti Industriali sono: L3 L4-L7-L8 -L9-L10-L16-L17-L20-L21-L23-L25-L26-L27-L30-L31-L34-L42. I laureati possono accedere all’esame con laurea comprensiva di tirocinio di sei mesi svolto nell’ambito del corso di studi oppure non oltre i sei mesi dalla fine del corso di studi.
Conclusioni
- Superato l’esame di abilitazione ci si può iscrivere all’Albo come Perito Industriale o Perito Industriale Laureato.
- Ad oggi il primo anno di iscrizione all’Albo ha un costo di € 100,00.
- Il neo iscritto ha l’obbligo di qualificarsi presso l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali (EPPI). In pratica deve dichiarare se eserciterà o meno la libera professione. Qualora esercitasse la libera professione con conseguente emissione di fatture o notule, sorge l’obbligo di iscrizione all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali (EPPI) eppi.it
Potranno ancora iscriversi al ns. albo i diplomati periti industriali degli istituti tecnici fino al 31 dicembre 2024, alle medesime condizioni e con le medesime competenze.
La Legge n.89 del 26 maggio 2016 recante “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico della ricerca” ,ha fissato nella laurea triennale il requisito indispensabile per accedere all’albo dei Periti Industriali.
La Legge del 29 luglio 2021 n. 108 (pubblicata in G.U. del 30/07/2021) all’art. 55-bis, ha modificato il regimo transitorio di accesso alla professione di perito industriale, disponendo quanto segue: “1. All’articolo 1 -septies , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data»