Disposizioni Generali

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12, comma 1 e 2

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

  1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Articolo 34, comma 1 e 2

Trasparenza degli oneri informativi

  1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
  2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTODocumento
1Regolamento del Collegio – Codice Deontologico Periti IndustrialiA08.02.01
2Regolamento timbro professionale
3REGIO DECRETO n 275 del 11 febbraio 1929A08.02.02
4LEGGE 897 25 aprile1938A08.02.03
5LEGGE 89/2016A08.02.04
6DIRETTIVA CE n 36 del 7 settembre 2005A08.02.05
7DM n. 34 del 8 febbraio 2013 ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN SOCIETAA08.02.06
8DM 1 ottobre 1948A08.02.07
9D.Lgs Lgt 382 del 23 novembre 1944A08.02.08
10D.L. n. 1 2012 coordinato con la L. n.27 2012A08.02.09
11DPR 328 5 giugno 2001A08.02.10
12DPR n. 137 del 7 agosto 2012 Riforma professioniA08.02.11
13CODICE DEONTOLOGICO CNPIA08.02.12