DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 12, comma 1 e 2
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
- Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
- Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Articolo 34, comma 1 e 2
Trasparenza degli oneri informativi
- I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
- Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | Documento | |
1 | Regolamento del Collegio – Codice Deontologico Periti Industriali | A08.02.01 |
2 | Regolamento timbro professionale | |
3 | REGIO DECRETO n 275 del 11 febbraio 1929 | A08.02.02 |
4 | LEGGE 897 25 aprile1938 | A08.02.03 |
5 | LEGGE 89/2016 | A08.02.04 |
6 | DIRETTIVA CE n 36 del 7 settembre 2005 | A08.02.05 |
7 | DM n. 34 del 8 febbraio 2013 ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN SOCIETA | A08.02.06 |
8 | DM 1 ottobre 1948 | A08.02.07 |
9 | D.Lgs Lgt 382 del 23 novembre 1944 | A08.02.08 |
10 | D.L. n. 1 2012 coordinato con la L. n.27 2012 | A08.02.09 |
11 | DPR 328 5 giugno 2001 | A08.02.10 |
12 | DPR n. 137 del 7 agosto 2012 Riforma professioni | A08.02.11 |
13 | CODICE DEONTOLOGICO CNPI | A08.02.12 |