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Gen'20

CONFERMATO PER IL 2020 L’ACCORDO CNPI CON MARSH PER L’RC PROFESSIONALE. POLIZZA GRATUITA PER I NEO-ISCRITTI

Confermata anche per il 2020 la formula giovani per i neo-iscritti all’albo dei periti industriali che, per il primo anno d’iscrizione, non dovranno pagare la polizza obbligatoria per la responsabilità civile per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Si tratta solo di uno dei passaggi contenuti nell’accordo quadro che il Cnpi ha siglato collaborazione con il Broker Assicurativo Marsh per le coperture di responsabilità Civile e Tutela Legale Professionale. La polizza risulta coerente con le specificità delle attività professionali degli iscritti. La piattaforma informatica del broker consentirà agli Iscritti di compilare un preventivo gratuito ed eventualmente acquistare la polizza RC Professionale e Tutela Legale. La stipula di una convenzione assicurativa deriva dal disposto dell’art. 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 che, oltre a prevedere l’obbligo di assicurazione, (a decorrere dal 13 agosto 2014), dà facoltà ai consigli nazionali e agli enti previdenziali di negoziare idonee convenzioni collettive nazionali. Il professionista è tenuto a rendere noto al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva e la violazione di questa disposizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del citato DPR 137/2012.

Le principali caratteristiche:

  •  COSTO contenuto a partire da € 250 (fatturato 0/15.000 € e massimale € 250.000).
  • Ampiezza della GARANZIAche copre tutti i rischi derivanti dall’attività (ad esempio sono comprese le funzioni previste dal D.lgs.81/2008, l’attività di certificatore in materia energetica e acustica e l’attività di amministratore di condominio)tranne ciò che è espressamente escluso.
  • VALIDITA’ TEMPORALE RC: retroattività ILLIMITATA, postuma cessata attività (pensionamento e/o chiusura partita IVA) 10 anni con premio una tantum pari al 200% dell’ultima annualità, gratuita in caso di decesso sempre per 10 anni e decennale per cessato contratto (ex DDL Concorrenza) con premio una tantum pari al 400% dell’ultima annualità; tutte le postume hanno la rinuncia al recesso per sinistro.
  • RESPONSABILITA’ SOLIDO: nel caso in cui l’assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
  • CLAUSOLA ASSENZA COMPETENZE: L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall’Assicurato, anche nel caso in cui un’autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l’Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali.
  • FRANCHIGIA: non opponibile al terzo danneggiato , fissa € 500 per tutta l’attività del perito industriale tranne attività inerente D.Lgs 81/08 che prevede franchigia 10% minimo € 1.500 e massimo € 5.000.

In particolare va sottolineato il tema della TUTELA LEGALE che permette all’assicurato di scegliere liberamente il legale rimborsando le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, compreso l’accertamento tecnico Preventivo (ATP) sostenute per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti involontariamente connessi all’attività.

Per compilare un preventivo gratuito collegarsi alla piattaforma www.marsh-professionisti.it/peritoindustriale

Polizza per i neoiscritti all’albo

I neo/re iscritti all’albo dei periti industriali avranno dal momento dell’iscrizione o re-iscrizione all’Alboe fino al 31/12 dell’anno corrente, una polizza gratuita per la responsabilità civile per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il perito neo/re iscritto NON deve fare assolutamente nulla. E’ automaticamente incluso al momento dell’iscrizione all’Albo. Il massimale per assicurato per il periodo di copertura è di 250.000 Euro.La copertura assicurativa è sintetizzata nei seguenti punti:

  • Ampiezza della garanzia:Copertura di tutti i rischi derivanti dall’attività professionale (es. funzioni previste dal D.lgs.81/2008, attività di certificatore in materia energetica e acustica e attività di amministratore di condominio) tranne ciò che è espressamente escluso.
  • Competenze:Copertura per i danni derivanti da richieste di risarcimento avanzate per errori professionali anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l’Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali.
  • Danni a cose o a persone:Copertura per le richieste di risarcimento per danni a cose o persone derivanti direttamente da un errore professionale.
    • Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi:Copertura per i danni derivanti dalle richieste di risarcimento avanzate per interruzioni o sospensioni (totali e parziali) e per mancato o ritardato inizio di attività esercitate da terzi derivanti da un errore professionale dell’Assicurato.
    • Responsabilità in solido:se l’Assicurato è responsabile in solido con altri soggetti, la polizza corrisponderà quanto dovuto in solido dall’Assicurato, fermo il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili.
  • Franchigia fissa € 500ad eccezione dell’attività riconducibile al D.Lgs 81/08 per la quale è applicabile uno scoperto del 10% con un minimo di € 1.500 ed un massimo di € 5.000.

Scarica l’accordo quadroPer informazioni contattare :Marco OliveriSales ExecutiveMobile: 340 955 8726marco.oliveri@marsh.comwww.linkedin.com/in/MARCO-OLIVERI-MARSHOppure scrivere  periti.industriali@marsh.com